Nel 1977
ha inizio il procedimento penale contro gli imputati per
l’affondamento della motonave "Fusina" presso il
Tribunale Penale di Cagliari, contro: Catena Mario,
Comandante della m/n "Fusina"; Pistis Franco,
Comandante del Porto di Portovesme; Parisi Giuseppe,
Spinas Mario e Honnorat Mario, dipendenti
della Società Monteponi – Montevecchio addetti
rispettivamente al servizio imbarchi, al reparto
elettrolisi e alle operazioni di carico; Di Sarcina
Erasmo, incaricato del Registro Italiano Navale;
Borsani Mario, direttore della Società di
Navigazione S.A.N.A., armatrice della m/n "Fusina"
A tutti
gli imputati vennero contestate le accuse di naufragio e
sommersione di nave a causa dello spostamento e
costipamento del carico; inoltre, ad ognuno, altre
aggravanti ed in particolare:
1°) per il
Catena ed il Pistis: in imprudenza e
negligenza, per avere il primo, nella sua qualità di
comandante della nave, intrapreso il viaggio da
Portovesme a Porto Marghera in condizioni di mare e di
tempo particolarmente avverse con un carico pericoloso,
eccessivo e soggetto a spostamento, senza far zavorrare
adeguatamente la nave; il secondo, nella sua qualità di
comandante del porto, per aver consentito alla nave di
lasciare il porto in tali condizioni.
2°) per il
Catena, il Parisi, lo Spinas, il
Guerriero, l’Honnorat e il Pistis: in
imprudenza, negligenza e violazione delle norme sul
caricamento di merci pericolose e per avere, nella loro
rispettiva qualità di comandante e di dipendenti della
Società Monteponi – Montevecchio, addetti
rispettivamente al servizio imbarchi, al reparto
elettrolisi, al laboratorio e alle operazioni del carico
del minerale di blenda, e di comandante del porto
effettuato la preparazione, la fornitura e il carico
dello stesso minerale, nell’ambito delle loro
competenze, nonostante lo stesso fosse eccessivamente
umido, dichiarando che lo stesso aveva una percentuale
di umidità inferiore a quello reale, e comunque non
procedendo a ulteriori controlli durante il tempo in cui
il minerale restava depositato in banchina, e quindi,
soggetto a un aumento di percentuale di umidità per
effetto dell’azione degli agenti atmosferici.
3°) per il
Catena, il Pistis, il Di Sarcina:
in imprudenza, negligenza e violazione delle norme sul
caricamento di merci pericolose, per avere, nelle loro
rispettive qualità di comandante della nave, di
comandante del porto e di incaricato del Registro
Italiano Navale, effettuato o consentito che venisse
effettuato il carico del minerale nella stiva di poppa,
priva di cascio, e nelle stive di prua e di centro,
munite di cascio avente altezza insufficiente,
nonostante il pericolo di spostamento del carico
connesso alla natura e alle caratteristiche del carico,
e senza far zavorrare adeguatamente la nave; nonché per
aver effettuato o consentito un eccessivo caricamento.
4°) per il
Borsani: in imprudenza e negligenza, per avere,
nella sua qualità di direttore della società di
navigazione S.A.N.A., armatrice della m/n "Fusina",
adibito tale nave al trasporto di blenda flottata, pur
essendo la stessa nave inidonea al trasporto di tale
carico; nonché per aver ordinato al Catena di lasciare
immediatamente il porto di Portovesme in condizioni di
mare e di tempo avverso e con un carico pericoloso; con
l’aggravante per il Pistis e il Di Sarcina,
di avere commesso il fatto in violazione dei doveri
inerenti a una pubblica funzione e a un pubblico
servizio e, per avere, nelle stesse circostanze,
cagionato la morte di Catena Mario, Voltolina
Giordano, Nordio Giovanni, Renier Giorgio, Doria
Erminio, Padoan Duilio, Bonaldo Domenico, Ballarin
Giuseppe, Doria Sergio, Ravalico Francesco, Farinola
Nicola, Scienzo Giuliano, Lenzovich Giovanni, Gimma
Giacinto, Canova Giacomo, De Gennaro Giuseppe, Spanio
Felice e Barbieri Angelo, tutti imbarcati sulla m/n
"Fusina", a seguito del naufragio avvenuto tra il 16 e
il 17 gennaio 1970.
5°) per il
Borsani: per avere in Venezia – Mestre, con
denuncia resa ai Carabinieri il 20 gennaio 1970,
simulato essere avvenuto un furto nei locali della
Società S.A.N.A., al fine di procurare a se stesso e ad
altri l’impunità.
6°) per il
Pistis: per aver, in Portovesme, in data
imprecisata, ma successiva al 16 gennaio 1970, alterato
una nota della Società Monteponi – Montevecchio
contenente una dichiarazione di umidità del minerale da
caricarsi sul "Fusina", correggendo la dicitura 10%
(corrispondente all’umidità media del minerale
depositato in banchina) in 8% con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica funzione e facendone uso con
l’inserimento di tale documento negli atti del suo
archivio.
Dall’istruttoria è derivato il proscioglimento del
Guerriero per non aver commesso il fatto!
Dopo lo
svolgimento del processo il Tribunale dichiarò Pistis
Franco, Parisi Giuseppe e Honnorat Mario
colpevoli, condannando il Pistis e il Parisi
alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, l’Honnorat
alla pena di due anni di reclusione; tutti quanti, e la
Società Monteponi – Montevecchio, al risarcimento dei
danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti
civili costituite dai familiari delle vittime del
"Fusina"; con le attenuanti generiche (e, con il
concorso di colpa del Comandante Catena Mario) al
Pistis e al Parisi vennero condonati due
anni e l’Honnorat ottenne i benefici della
sospensione condizionale della pena inflittagli e della
non menzione della condanna. Successivamente proposero
ricorso presso la Corte d’Appello di Cagliari che, nel
mese di aprile 1979 sentenziò la prescrizione e
l’estinzione dei reati.
Lo
Spinas, il Borsani e il De Sarcina
furono assolti rispettivamente per non aver commesso il
fatto, perché il fatto non sussiste e perché il fatto
non costituisce reato.
Contro il
Pistis non si procedette perché i reati a lui
contestati erano estinti per amnistia. |